Art. 10. Programma annuale 1. La giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma annuale, il quale, in attuazione del Piano triennale, prevede: a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei comuni singoli o associati; b) l'indicazione delle attivita' programmate nell'Art. 9, comma 4; c) la determinazione dei finanziamenti.