Art. 10.
                          Programma annuale
    1. La giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno,
il  programma  annuale,  il quale, in attuazione del Piano triennale,
prevede:
      a) la  determinazione  dei  contributi  da erogare a favore dei
comuni singoli o associati;
      b) l'indicazione   delle  attivita'  programmate  nell'Art.  9,
comma 4;
      c) la determinazione dei finanziamenti.