Art. 11.
       Conferenza regionale dei servizi per la prima infanzia
    1.  La Regione per l'elaborazione del Piano triennale promuove la
partecipazione  dei comuni e dei soggetti coinvolti nell'ambito della
progettazione,  gestione  e  qualificazione dei servizi ed interventi
rivolti all'infanzia.
    2. Ai fini del comma 1 e' istituita la Conferenza regionale della
prima infanzia.
    3. Della conferenza fanno parte:
      a) il  Presidente della giunta regionale o l'assessore delegato
con funzioni di Presidente;
      b) un rappresentante dell'Universita' degli studi di Perugia;
      c) un rappresentante della direzione scolastica regionale;
      d) quattro  componenti  designati dal consiglio delle autonomie
locali;
      e) tre  componenti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali
regionali maggiormente rappresentative;
      f) due componenti designati dal Forum del terzo settore;
      g) quattro  componenti  tecnico  professionali  designati dalle
ASL;
      h) due componenti designati dalle associazioni dei genitori che
partecipano  al  Forum  nazionale  delle  associazioni  dei  genitori
maggiormente   rappresentative   di   cui   al  decreto  ministeriale
18 febbraio 2002, n. 14.
      i) due    componenti    degli    ambiti   territoriali   socio-
assistenziali,  cosi'  come  definiti  dal  Piano  sociale  regionale
2000-2002, designati dalla giunta regionale;
      l) due  coordinatori  pedagogici dei servizi per l'infanzia dei
comuni designati dal consiglio delle autonomie locali.
    4.  La  conferenza  adotta  un regolamento interno per il proprio
funzionamento.