Art. 11. Conferenza regionale dei servizi per la prima infanzia 1. La Regione per l'elaborazione del Piano triennale promuove la partecipazione dei comuni e dei soggetti coinvolti nell'ambito della progettazione, gestione e qualificazione dei servizi ed interventi rivolti all'infanzia. 2. Ai fini del comma 1 e' istituita la Conferenza regionale della prima infanzia. 3. Della conferenza fanno parte: a) il Presidente della giunta regionale o l'assessore delegato con funzioni di Presidente; b) un rappresentante dell'Universita' degli studi di Perugia; c) un rappresentante della direzione scolastica regionale; d) quattro componenti designati dal consiglio delle autonomie locali; e) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative; f) due componenti designati dal Forum del terzo settore; g) quattro componenti tecnico professionali designati dalle ASL; h) due componenti designati dalle associazioni dei genitori che partecipano al Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 14. i) due componenti degli ambiti territoriali socio- assistenziali, cosi' come definiti dal Piano sociale regionale 2000-2002, designati dalla giunta regionale; l) due coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia dei comuni designati dal consiglio delle autonomie locali. 4. La conferenza adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.