Art. 12.
                           Autorizzazione
    1. I comuni autorizzano i servizi di carattere educativo pubblici
e privati di cui all'Art. 2, nell'ambito del proprio territorio.
    2.  La  giunta  regionale  disciplina  i  criteri  generali  e le
modalita' per la concessione dell'autorizzazione.
    3.  Per  ottenere  l'autorizzazione di cui al comma 1, i soggetti
richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
      a) disporre  di strutture con le caratteristiche e gli standard
previsti dal Piano triennale di cui all'Art. 9;
      b) disporre  di  personale  in  possesso  dei  titoli di studio
previsti dalla normativa vigente;
      c) disporre di una equipe multiprofessionale;
      d) disporre  di  una  struttura  che  garantisca  la  sicurezza
ambientale;
      e) disporre  di  una struttura conforme in termini urbanistici,
edilizi ed igienico-sanitari;
      f) disporre di spazi adeguati;
      g) disporre di materiali idonei per l'attivita' pedagogica;
      h) disporre di un progetto educativo del servizio;
      i) disporre di un regolamento di funzionamento;
      l) applicare  al  personale  dipendente il contratto collettivo
nazionale di settore, secondo il proprio profilo professionale;
      m) applicare  il  rapporto numerico educatori/bambine e bambini
iscritti definito dal Piano triennale;
      n) applicare,  in  caso  di  erogazione  dei pasti la normativa
vigente,   adottando  regimi  dietetici  adeguati,  ed  attuando  gli
indirizzi  previsti  in ambito socio-sanitario, attraverso le tabelle
approvate  dalla  ASL  competente con l'indicazione di preferenza per
cibi biologici e cibi senza OGM.
    4.  L'autorizzazione  ha durata triennale e puo' essere rinnovata
previa verifica del possesso dei requisiti.
    5.  La giunta regionale istituisce il registro dei soggetti e dei
servizi autorizzati dai comuni.