Art. 12. Autorizzazione 1. I comuni autorizzano i servizi di carattere educativo pubblici e privati di cui all'Art. 2, nell'ambito del proprio territorio. 2. La giunta regionale disciplina i criteri generali e le modalita' per la concessione dell'autorizzazione. 3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) disporre di strutture con le caratteristiche e gli standard previsti dal Piano triennale di cui all'Art. 9; b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente; c) disporre di una equipe multiprofessionale; d) disporre di una struttura che garantisca la sicurezza ambientale; e) disporre di una struttura conforme in termini urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari; f) disporre di spazi adeguati; g) disporre di materiali idonei per l'attivita' pedagogica; h) disporre di un progetto educativo del servizio; i) disporre di un regolamento di funzionamento; l) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il proprio profilo professionale; m) applicare il rapporto numerico educatori/bambine e bambini iscritti definito dal Piano triennale; n) applicare, in caso di erogazione dei pasti la normativa vigente, adottando regimi dietetici adeguati, ed attuando gli indirizzi previsti in ambito socio-sanitario, attraverso le tabelle approvate dalla ASL competente con l'indicazione di preferenza per cibi biologici e cibi senza OGM. 4. L'autorizzazione ha durata triennale e puo' essere rinnovata previa verifica del possesso dei requisiti. 5. La giunta regionale istituisce il registro dei soggetti e dei servizi autorizzati dai comuni.