Art. 13. Accreditamento 1. La giunta regionale al fine di promuovere la qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia definisce la procedura di accreditamento attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati. E istituito inoltre il registro regionale dei soggetti e dei servizi accreditati. 2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso a benefici e finanziamenti pubblici. 3. Per ottenere l'accreditamento il soggetto titolare del servizio deve presentare domanda al comune. 4. L'accreditamento e' concesso sulla base dei seguenti requisiti: a) prevedere il coordinamento di un team pedagogico sulla base di quanto stabilito dall'Art. 18; b) prevedere sistematici interventi di formazione per gli operatori; c) prevedere un progetto individuale personalizzato per bambine e bambini con particolari esigenze; d) prevedere la definizione della Carta del Servizio; e) prevedere la definizione di una programmazione didattica annuale; f) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso ai servizi di cui all'Art. 15 e la partecipazione delle famiglie di cui all'Art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione sia attraverso la collaborazione con i genitori. 5. L'accreditamento e' concesso dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda previo parere obbligatorio espresso dalla commissione regionale di valutazione di cui all'Art. 14. 6. Il venir meno dei requisiti previsti al comma 4 e' condizione per la sospensione dell'accreditamento.