Art. 13.
                           Accreditamento
    1.  La  giunta  regionale al fine di promuovere la qualificazione
del  sistema  dei  servizi  socio-educativi  per  la  prima  infanzia
definisce la procedura di accreditamento attraverso la determinazione
di  requisiti  qualitativi  aggiuntivi rispetto a quelli previsti per
l'autorizzazione  al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e
privati. E istituito inoltre il registro regionale dei soggetti e dei
servizi accreditati.
    2.   L'accreditamento  costituisce  condizione  per  l'accesso  a
benefici e finanziamenti pubblici.
    3.   Per  ottenere  l'accreditamento  il  soggetto  titolare  del
servizio deve presentare domanda al comune.
    4.   L'accreditamento   e'   concesso  sulla  base  dei  seguenti
requisiti:
      a) prevedere  il coordinamento di un team pedagogico sulla base
di quanto stabilito dall'Art. 18;
      b) prevedere  sistematici  interventi  di  formazione  per  gli
operatori;
      c) prevedere un progetto individuale personalizzato per bambine
e bambini con particolari esigenze;
      d) prevedere la definizione della Carta del Servizio;
      e) prevedere  la  definizione  di  una programmazione didattica
annuale;
      f) attuare,  nel  rapporto  con  gli  utenti,  le condizioni di
accesso  ai  servizi  di  cui  all'Art.  15 e la partecipazione delle
famiglie  di  cui  all'Art.  8,  sia  attraverso  la  costituzione di
organismi   di  gestione  sia  attraverso  la  collaborazione  con  i
genitori.
    5.  L'accreditamento  e'  concesso  dalla  giunta regionale entro
sessanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  previo parere
obbligatorio  espresso  dalla commissione regionale di valutazione di
cui all'Art. 14.
    6.  Il venir meno dei requisiti previsti al comma 4 e' condizione
per la sospensione dell'accreditamento.