Art. 14.
      Commissione regionale di valutazione per l'accreditamento
    1.  La  giunta regionale nomina la commissione di valutazione per
l'accreditamento con i seguenti compiti:
      a) esprimere  parere  sulle  richieste  di  accreditamento  dei
servizi pubblici e privati;
      b) fornire  attivita' di accompagnamento e sostegno ai comuni e
ai  soggetti  privati  in merito alle procedure di accreditamento dei
servizi educativi.
    2. La Commissione e' composta dai seguenti rappresentanti:
      a) il  dirigente  della  struttura  regionale  competente per i
servizi per l'infanzia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
      b) due tecnici con specifiche competenze pedagogico-educative;
      c) un tecnico del settore igienico-sanitario;
      d)  un tecnico del settore edilizio.
    3.    La    commissione   puo'   essere   integrata   con   altre
professionalita' laddove se ne ravvisi la necessita'.
    4. Nell'espressione del parere in caso di parita' prevale il voto
del Presidente.