Art. 14. Commissione regionale di valutazione per l'accreditamento 1. La giunta regionale nomina la commissione di valutazione per l'accreditamento con i seguenti compiti: a) esprimere parere sulle richieste di accreditamento dei servizi pubblici e privati; b) fornire attivita' di accompagnamento e sostegno ai comuni e ai soggetti privati in merito alle procedure di accreditamento dei servizi educativi. 2. La Commissione e' composta dai seguenti rappresentanti: a) il dirigente della struttura regionale competente per i servizi per l'infanzia o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) due tecnici con specifiche competenze pedagogico-educative; c) un tecnico del settore igienico-sanitario; d) un tecnico del settore edilizio. 3. La commissione puo' essere integrata con altre professionalita' laddove se ne ravvisi la necessita'. 4. Nell'espressione del parere in caso di parita' prevale il voto del Presidente.