Art. 16.
                         Funzioni dei comuni
    1.   I   comuni   concorrono   alla  definizione  degli  atti  di
programmazione  regionale  formulando  proposte  di intervento per lo
sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia.
    2.  I  comuni  in forma singola o associata coordinano il sistema
dei   servizi  per  la  prima  infanzia  attraverso  Piani  triennali
comunali.
    3. I comuni promuovono, all'interno del piano comunale, attivita'
di   formazione  e  di  qualificazione  dei  servizi  per  l'infanzia
nell'ambito del proprio territorio.
    4.   I  comuni,  nell'ambito  della  pianificazione  urbanistica,
programmano  ed  individuano  le  aree  da  destinare  ai  servizi di
comunita'.
    5.  I  comuni curano la mappatura di tutti i servizi per la prima
infanzia presenti nel proprio territorio.
    6.  I comuni e gli enti gestori dei servizi per la prima infanzia
forniscono  alla  giunta  regionale,  entro il 31 dicembre di ciascun
anno,  informazioni  e dati statistici sull'attuazione della presente
legge.
    7.  Il comune esercita le funzioni di verifica e di controllo sui
servizi per la prima infanzia esistenti sul proprio territorio.