Art. 16. Funzioni dei comuni 1. I comuni concorrono alla definizione degli atti di programmazione regionale formulando proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia. 2. I comuni in forma singola o associata coordinano il sistema dei servizi per la prima infanzia attraverso Piani triennali comunali. 3. I comuni promuovono, all'interno del piano comunale, attivita' di formazione e di qualificazione dei servizi per l'infanzia nell'ambito del proprio territorio. 4. I comuni, nell'ambito della pianificazione urbanistica, programmano ed individuano le aree da destinare ai servizi di comunita'. 5. I comuni curano la mappatura di tutti i servizi per la prima infanzia presenti nel proprio territorio. 6. I comuni e gli enti gestori dei servizi per la prima infanzia forniscono alla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, informazioni e dati statistici sull'attuazione della presente legge. 7. Il comune esercita le funzioni di verifica e di controllo sui servizi per la prima infanzia esistenti sul proprio territorio.