Art. 17. Requisiti, compiti e modalita' di lavoro del personale 1. Il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e' assicurato da educatori professionali con funzioni educative, da educatori animatori con funzioni ludico-ricreative nelle tipologie di servizi previste all'Art. 5, comma 1, lettera a) e lettera b) da personale addetto ai servizi generali. 2. Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti: a) educare e prendersi cura delle bambine e dei bambini; b) strutturare e curare l'organizzazione di spazi, gruppi, materiali, tempi e routine; c) partecipare alla programmazione educativa e didattica; d) realizzare la continuita' educativa; e) collaborare al lavoro di rete; f) sostenere le competenze genitoriali; g) documentare le esperienze. 3. Gli educatori devono offrire alle bambine e ai bambini una molteplicita' di stimoli necessari ad accrescere la propria esperienza formativa basata sullo sviluppo armonico della personalita'. 4. Gli educatori professionali devono essere in possesso del diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione. Sono altresi' validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. 5. Gli educatori animatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell'attestato di qualifica di educatore animatore, rilasciato da agenzie formative accreditate, a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione. 6. Il personale addetto ai servizi generali svolge funzioni di preparazione del cibo, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attivita' del servizio. Tutti gli adulti presenti in un servizio per l'infanzia svolgono una funzione educativa nei confronti delle bambine e dei bambini nel rispetto delle diverse competenze. 7. Il personale addetto ai servizi generali deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 8. Nell'organizzazione dei servizi sono previsti incontri periodici del personale per la predisposizione e la verifica complessiva dell'attivita'. Deve essere valorizzato il lavoro di gruppo e la collegialita', in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuita' degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalita' degli operatori del servizio.