Art. 17.
       Requisiti, compiti e modalita' di lavoro del personale
    1.  Il  funzionamento  del  sistema  dei servizi educativi per la
prima  infanzia e' assicurato da educatori professionali con funzioni
educative,  da  educatori  animatori  con  funzioni ludico-ricreative
nelle tipologie di servizi previste all'Art. 5, comma 1, lettera a) e
lettera b) da personale addetto ai servizi generali.
    2. Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti
compiti:
      a) educare e prendersi cura delle bambine e dei bambini;
      b) strutturare  e  curare  l'organizzazione  di  spazi, gruppi,
materiali, tempi e routine;
      c) partecipare alla programmazione educativa e didattica;
      d) realizzare la continuita' educativa;
      e) collaborare al lavoro di rete;
      f) sostenere le competenze genitoriali;
      g) documentare le esperienze.
    3.  Gli  educatori  devono  offrire alle bambine e ai bambini una
molteplicita'   di   stimoli   necessari  ad  accrescere  la  propria
esperienza   formativa   basata   sullo   sviluppo   armonico   della
personalita'.
    4.  Gli  educatori  professionali  devono  essere in possesso del
diploma   di   laurea   nella   classe   delle   lauree   in  scienze
dell'educazione  e  della formazione. Sono altresi' validi i corsi di
laurea  di  secondo  livello  o  di  specializzazione  in  pedagogia,
psicologia      o     discipline     umanistiche     ad     indirizzo
socio-psico-pedagogico.
    5.  Gli educatori animatori devono essere in possesso del diploma
di  scuola media superiore e dell'attestato di qualifica di educatore
animatore,  rilasciato  da  agenzie  formative accreditate, a seguito
della  partecipazione  a  specifico  corso di formazione riconosciuto
dalla Regione.
    6.  Il  personale  addetto ai servizi generali svolge funzioni di
preparazione  del  cibo,  di  pulizia e riordino degli ambienti e dei
materiali  e collabora con il personale educativo alla manutenzione e
preparazione   dei   materiali  didattici  e  al  buon  funzionamento
dell'attivita' del servizio. Tutti gli adulti presenti in un servizio
per  l'infanzia  svolgono  una funzione educativa nei confronti delle
bambine e dei bambini nel rispetto delle diverse competenze.
    7.  Il  personale  addetto  ai  servizi  generali  deve essere in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
    8.   Nell'organizzazione   dei  servizi  sono  previsti  incontri
periodici   del  personale  per  la  predisposizione  e  la  verifica
complessiva  dell'attivita'.  Deve  essere  valorizzato  il lavoro di
gruppo e la collegialita', in stretta collaborazione con le famiglie,
al  fine  di garantire la continuita' degli interventi educativi e il
pieno  e  integrato  utilizzo  delle  diverse  professionalita' degli
operatori del servizio.