Art. 18. Coordinamento pedagogico 1. I comuni, in forma singola o associata e gli altri soggetti gestori dei servizi dell'infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione o di altra laurea equiparata, ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004, denominate coordinatori pedagogici. 2. Il coordinatore pedagogico assolve, prioritariamente, ai seguenti compiti: a) programmazione educativa; b) promozione della cultura dell'infanzia e dei servizi; c) monitoraggio e valutazione della qualita' e documentazione delle esperienze; d) sperimentazione dei servizi e progetti innovativi; e) organizzazione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori.