Art. 18.
                      Coordinamento pedagogico
    1.  I  comuni,  in forma singola o associata e gli altri soggetti
gestori   dei   servizi   dell'infanzia  assicurano  le  funzioni  di
coordinamento  dei  servizi  educativi  per la prima infanzia tramite
figure  professionali  in  possesso  del diploma di laurea in scienze
della  formazione  o di altra laurea equiparata, ai sensi del decreto
interministeriale 5 maggio 2004, denominate coordinatori pedagogici.
    2.  Il  coordinatore  pedagogico  assolve,  prioritariamente,  ai
seguenti compiti:
      a) programmazione educativa;
      b) promozione della cultura dell'infanzia e dei servizi;
      c) monitoraggio  e  valutazione della qualita' e documentazione
delle esperienze;
      d) sperimentazione dei servizi e progetti innovativi;
      e) organizzazione  della  formazione e dell'aggiornamento degli
operatori.