Art. 19.
                     Formazione degli operatori
    1.  Gli  enti  e  i  soggetti  gestori,  al  fine di sostenere le
funzioni  educative  dei  coordinatori  pedagogici,  degli  educatori
professionali  e degli educatori animatori, promuovono periodicamente
la  loro partecipazione ad iniziative di formazione, studio e ricerca
realizzate dalla Regione, dagli Enti locali e dall'Universita'.