Art. 19. Formazione degli operatori 1. Gli enti e i soggetti gestori, al fine di sostenere le funzioni educative dei coordinatori pedagogici, degli educatori professionali e degli educatori animatori, promuovono periodicamente la loro partecipazione ad iniziative di formazione, studio e ricerca realizzate dalla Regione, dagli Enti locali e dall'Universita'.