Art. 20.
               Centro di documentazione, aggiornamento
                   e sperimentazione sull'infanzia
    1.  La  giunta  regionale si avvale del centro di documentazione,
aggiornamento  e  sperimentazione  sull'infanzia,  quale strumento di
supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione.
    2.  Il  centro  provvede  alla  raccolta  e  documentazione delle
esperienze   che   si  realizzano  nei  servizi  socio-educativi  per
l'infanzia e promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura
dell'infanzia sul territorio regionale e nazionale.
    3.  La  giunta regionale con proprio atto determina previo parere
della   competente  commissione  consiliare,  la  composizione  e  il
funzionamento del centro.