Art. 20. Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia 1. La giunta regionale si avvale del centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia, quale strumento di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione. 2. Il centro provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nei servizi socio-educativi per l'infanzia e promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia sul territorio regionale e nazionale. 3. La giunta regionale con proprio atto determina previo parere della competente commissione consiliare, la composizione e il funzionamento del centro.