Art. 21.
                   Erogazione dei fondi regionali
    1.  Il  piano annuale definisce le modalita' di ripartizione e di
accesso ai fondi regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:
      a) assegnazione  dei  contributi,  nell'erogazione  dei servizi
socio-educativi  per  la prima infanzia, con priorita' alle strutture
pubbliche,  in  base al numero delle bambine e dei bambini iscritti e
frequentanti;
      b) qualificazione delle attivita' volte alla funzione educativa
dei  servizi,  quali  aggiornamento  e coordinamento degli operatori,
studio,   ricerca   e   sperimentazione   di   forme   innovative  di
organizzazione ed erogazione dei servizi;
      c) finanziarnenti      per     l'acquisizione,     costruzione,
ristrtturazione,  manutenzione  straordinaria  di strutture pubbliche
per la prima infanzia.
    2. Sugli edifici costruiti o adattati per ospitare servizi per la
prima  infanzia  mediante i contributi previsti dalla presente legge,
e'  costituito  vincolo  quinquennale  di  destinazione,  a decorrere
dall'attivazione del servizio.