Art. 21. Erogazione dei fondi regionali 1. Il piano annuale definisce le modalita' di ripartizione e di accesso ai fondi regionali, tenendo conto dei seguenti criteri: a) assegnazione dei contributi, nell'erogazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con priorita' alle strutture pubbliche, in base al numero delle bambine e dei bambini iscritti e frequentanti; b) qualificazione delle attivita' volte alla funzione educativa dei servizi, quali aggiornamento e coordinamento degli operatori, studio, ricerca e sperimentazione di forme innovative di organizzazione ed erogazione dei servizi; c) finanziarnenti per l'acquisizione, costruzione, ristrtturazione, manutenzione straordinaria di strutture pubbliche per la prima infanzia. 2. Sugli edifici costruiti o adattati per ospitare servizi per la prima infanzia mediante i contributi previsti dalla presente legge, e' costituito vincolo quinquennale di destinazione, a decorrere dall'attivazione del servizio.