Art. 22. Norma finanziaria 1. Per il finanziamento dei contributi di cui all'Art. 21, comma 1, lettera a), per la gestione dei servizi socio educativi resi da comuni e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 1.305.953,00 euro con imputazione alla unita' previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 944 n.i.). 2. Al finanziamento dei contributi di cui all'Art. 21, comma 1, lettera a), per la gestione dei servizi socio educativi resi da soggetti privati accreditati si provvede per l'anno 2006 con imputazione alla unita' previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio educativi prima infanzia» (cap. 945 n.i.). 3. Al finanziamento degli interventi previsti all'Art. 21, comma 1, lettera c), si provvede con imputazione alla unita' previsionale di base 10.2.012, di nuova istituzione, del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Finanziamento delle spese di investimento sulle strutture pubbliche per la prima infanzia» (cap. 6669 n.i.). 4. Al finanziamento degli oneri previsti all'Art. 7 e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro con imputazione alla unita' previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio educativi prima infanzia» (cap. 946 n.i.). 5. Al finanziamento degli oneri previsti all'Art. 13 e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 300.000,00 euro con imputazione alla unita' previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio educativi prima infanzia» (cap. 947 n.i.). 6. Al finanziamento degli oneri previsti agli articoli 19 e 20 e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 100.000,00 euro con imputazione alla unita' previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio educativi prima infanzia» (cap. 948 n.i.). 7. Per l'esercizio 2006 al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con le risorse allocate con il bilancio pluriennale 2005-2007, annualita' 2006, nella unita' previsionale di base 10.1.008 per il finanziamento per le stesse finalita' della legge regionale 2 giugno 1987, n. 30 (cap. 950 e 951). 8. Per gli anni 2007 e successivi l'entita' della spesa e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilita'. 9. La Conferenza regionale prevista all'Art. 11 e la Commissione regionale di valutazione per l'acereditamento di cui all'Art. 14 non comportano oneri di funzionamento. 10. Al finanziamento del programma annuale di cui all'Art. 10 possono concorrere, oltre ai finanziamenti regionali di cui al presente articolo, ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime finalita' da contributi e trasferimenti dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti. 11. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.