Art. 22.
                          Norma finanziaria
    1.  Per  il  finanziamento  dei  contributi  di  cui all'Art. 21,
comma 1, lettera a), per la gestione dei servizi socio educativi resi
da  comuni  e'  autorizzata  per l'anno 2006 la spesa di 1.305.953,00
euro  con  imputazione  alla unita' previsionale di base 10.1.008 del
bilancio  regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi
prima infanzia» (cap. 944 n.i.).
    2.  Al  finanziamento dei contributi di cui all'Art. 21, comma 1,
lettera a),  per  la  gestione  dei  servizi  socio educativi resi da
soggetti   privati  accreditati  si  provvede  per  l'anno  2006  con
imputazione  alla  unita'  previsionale di base 10.1.008 del bilancio
regionale,  parte  spesa,  denominata  «Servizi socio educativi prima
infanzia» (cap. 945 n.i.).
    3.  Al  finanziamento  degli  interventi  previsti  all'Art.  21,
comma 1,   lettera c),   si  provvede  con  imputazione  alla  unita'
previsionale  di  base  10.2.012,  di nuova istituzione, del bilancio
regionale,  parte  spesa,  denominata  «Finanziamento  delle spese di
investimento   sulle  strutture  pubbliche  per  la  prima  infanzia»
(cap. 6669 n.i.).
    4.   Al   finanziamento   degli  oneri  previsti  all'Art.  7  e'
autorizzata   per   l'anno  2006  la  spesa  di  50.000,00  euro  con
imputazione  alla  unita'  previsionale di base 10.1.008 del bilancio
regionale,  parte  spesa,  denominata  «Servizi socio educativi prima
infanzia» (cap. 946 n.i.).
    5.   Al   finanziamento  degli  oneri  previsti  all'Art.  13  e'
autorizzata   per  l'anno  2006  la  spesa  di  300.000,00  euro  con
imputazione  alla  unita'  previsionale di base 10.1.008 del bilancio
regionale,  parte  spesa,  denominata  «Servizi socio educativi prima
infanzia» (cap. 947 n.i.).
    6. Al finanziamento degli oneri previsti agli articoli 19 e 20 e'
autorizzata   per  l'anno  2006  la  spesa  di  100.000,00  euro  con
imputazione  alla  unita'  previsionale di base 10.1.008 del bilancio
regionale,  parte  spesa,  denominata  «Servizi socio educativi prima
infanzia» (cap. 948 n.i.).
    7.  Per  l'esercizio  2006 al finanziamento degli oneri di cui ai
commi 1,  2,  3,  4, 5 e 6 si provvede con le risorse allocate con il
bilancio   pluriennale   2005-2007,  annualita'  2006,  nella  unita'
previsionale  di  base  10.1.008  per  il finanziamento per le stesse
finalita'  della  legge  regionale  2 giugno  1987, n. 30 (cap. 950 e
951).
    8.  Per  gli  anni  2007  e  successivi  l'entita' della spesa e'
determinata  annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'Art.  27,  comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di
contabilita'.
    9.  La Conferenza regionale prevista all'Art. 11 e la Commissione
regionale  di valutazione per l'acereditamento di cui all'Art. 14 non
comportano oneri di funzionamento.
    10.  Al  finanziamento  del  programma annuale di cui all'Art. 10
possono  concorrere,  oltre  ai  finanziamenti  regionali  di  cui al
presente  articolo, ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime
finalita'  da  contributi  e trasferimenti dell'Unione europea, dello
Stato e di altri soggetti.
    11. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilita',  e'  autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di  cui  ai  precedenti  commi,  sia  in termini di competenza che di
cassa.