Art. 23. Norme finali e transitorie 1. Fino all'adozione del Piano triennale e del piano annuale, rimangono in vigore gli standard ed i requisiti previsti dalla legge regionale 2 giugno 1987, n. 30. 2. In sede di prima applicazione il Piano triennale e' approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 3. I servizi pubblici e privati gia' operanti adeguano i propri requisiti strutturali, organizzativi e di personale alle norme previste dalla presente legge, entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa. 4. La funzione di educatore professionale e di educatore animatore, di cui all'Art. 17, puo' essere svolta all'interno del sistema integrato dei servizi socio-educativi dai soggetti anche sprovvisti del titolo specifico previsto dallo stesso articolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio precedente. Per tale personale sono previsti appositi corsi di formazione e specializzazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.