Art. 23.
                     Norme finali e transitorie
    1.  Fino  all'adozione  del  Piano triennale e del piano annuale,
rimangono  in vigore gli standard ed i requisiti previsti dalla legge
regionale 2 giugno 1987, n. 30.
    2.  In sede di prima applicazione il Piano triennale e' approvato
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
    3.  I  servizi pubblici e privati gia' operanti adeguano i propri
requisiti  strutturali,  organizzativi  e  di  personale  alle  norme
previste  dalla  presente  legge,  entro  cinque anni dall'entrata in
vigore della stessa.
    4.   La  funzione  di  educatore  professionale  e  di  educatore
animatore,  di  cui  all'Art.  17, puo' essere svolta all'interno del
sistema  integrato  dei  servizi  socio-educativi  dai soggetti anche
sprovvisti  del  titolo specifico previsto dallo stesso articolo che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato
almeno   trecentosessantacinque   giorni   di   servizio,  anche  non
continuativo,  nel  quinquennio  precedente.  Per tale personale sono
previsti  appositi  corsi  di formazione e specializzazione entro tre
anni dall'entrata in vigore della presente legge.