Art. 24.
                         Clausola valutativa
    1.  La  giunta regionale rende conto al consiglio dell'attuazione
della  legge  e  dei  risultati da essa conseguiti in tema di servizi
socio-educativi per la prima infanzia.
    2.  A  tal  fine  la  giunta  regionale presenta ogni tre anni, a
decorrere  dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione
sullo  stato  qualitativo,  quantitativo ed economico del sistema dei
servizi per la prima infanzia, ed in particolare:
      a) il   quadro  delle  attivita'  programmate  dai  comuni,  la
determinazione  dei  contributi  erogati e lo stato di utilizzo degli
stessi;
      b) il  quadro  dei  criteri  fissati  e  delle modalita' per la
concessione da parte dei comuni dell'autorizzazione dei nuovi servizi
per l'infanzia e per il funzionamento di quelli esistenti;
      c) l'elenco dei soggetti iscritti ai fini dell'autorizzazione e
dell'accreditamento nei registri regionali;
      d) le  informazioni  ed i dati statistici prodotti dai comuni e
dagli enti gestori dei servizi per la prima infanzia.