Art. 24. Clausola valutativa 1. La giunta regionale rende conto al consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti in tema di servizi socio-educativi per la prima infanzia. 2. A tal fine la giunta regionale presenta ogni tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, ed in particolare: a) il quadro delle attivita' programmate dai comuni, la determinazione dei contributi erogati e lo stato di utilizzo degli stessi; b) il quadro dei criteri fissati e delle modalita' per la concessione da parte dei comuni dell'autorizzazione dei nuovi servizi per l'infanzia e per il funzionamento di quelli esistenti; c) l'elenco dei soggetti iscritti ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei registri regionali; d) le informazioni ed i dati statistici prodotti dai comuni e dagli enti gestori dei servizi per la prima infanzia.