Art. 3. Nido d'infanzia 1. Il nido d'infanzia e' un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di eta' compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione, in armonia con i principi della garanzia del diritto all'educazione e del rispetto delle identita' culturali e religiose. 2. Il nido d'infanzia ha le seguenti finalita': a) l'educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico; b) il sostegno alle famiglie nell'educazione e nella cura dei figli. 3. L'orario di permanenza presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non puo' superare le dieci ore giornaliere.