Art. 3.
                           Nido d'infanzia
    1.  Il  nido  d'infanzia  e'  un  servizio educativo e sociale di
interesse  pubblico  aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di
eta' compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso concorre, insieme alle
famiglie,  alla loro crescita e formazione, in armonia con i principi
della  garanzia  del  diritto  all'educazione  e  del  rispetto delle
identita' culturali e religiose.
    2. Il nido d'infanzia ha le seguenti finalita':
      a) l'educazione  e  la  socializzazione  delle  bambine  e  dei
bambini per favorire il loro sviluppo armonico;
      b) il  sostegno  alle famiglie nell'educazione e nella cura dei
figli.
    3.   L'orario  di  permanenza  presso  il  servizio,  previamente
concordato   con   la  famiglia,  non  puo'  superare  le  dieci  ore
giornaliere.