Art. 4. Servizio integrativo al nido 1. I servizi integrativi sono servizi articolati in formule educative, ludiche e di aggregazione sociale, aperti alle bambine e ai bambini, anche accompagnati da figure adulte. Sono servizi integrativi: a) i centri per bambine e bambini; b) i centri per bambine e bambini e famiglie. 2. I centri per bambine e bambini hanno le stesse finalita' sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di eta' compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. Presso i centri non sono previsti il servizio di mensa e gli spazi per il riposo. 3. I centri per bambine e bambini e famiglie hanno lo scopo di: a) accogliere le bambine e i bambini accompagnati da un genitore o da un'altra figura parentale; b) favorire la socializzazione e l'attivita' ludica; c) creare e favorire opportunita' di incontro e di scambio di esperienze, per gli adulti. La permanenza presso il servizio non puo' superare le tre ore giornaliere. 4. I centri di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati nelle stesse strutture al fine di favorire l'integrazione.