Art. 4.
                    Servizio integrativo al nido
    1.  I  servizi  integrativi  sono  servizi  articolati in formule
educative,  ludiche  e di aggregazione sociale, aperti alle bambine e
ai bambini, anche accompagnati da figure adulte.
    Sono servizi integrativi:
      a) i centri per bambine e bambini;
      b) i centri per bambine e bambini e famiglie.
    2.  I  centri  per  bambine  e  bambini hanno le stesse finalita'
sociali   ed  educative  del  nido.  Essi  sono  disponibili  per  la
permanenza  giornaliera  di  gruppi  stabili  di  eta' compresa tra i
diciotto  e  i  trentasei  mesi.  La  permanenza non deve superare le
cinque ore giornaliere. Presso i centri non sono previsti il servizio
di mensa e gli spazi per il riposo.
    3. I centri per bambine e bambini e famiglie hanno lo scopo di:
      a) accogliere  le  bambine  e  i  bambini  accompagnati  da  un
genitore o da un'altra figura parentale;
      b) favorire la socializzazione e l'attivita' ludica;
      c) creare  e  favorire opportunita' di incontro e di scambio di
esperienze, per gli adulti. La permanenza presso il servizio non puo'
superare le tre ore giornaliere.
    4.  I  centri  di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati nelle
stesse strutture al fine di favorire l'integrazione.