Art. 5. Sperimentazione di nuove tipologie di servizi 1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi. Tra questi la Regione individua: a) gli spazi gioco; b) i centri ricreativi; c) le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia; d) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali; e) i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali. 2. Gli enti locali possono promuovere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura che garantiscano alle bambine e ai bambini opportunita' di educazione, socializzazione e gioco. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento viene avviata la sperimentazione. 3. Il piano triennale regionale di cui all'Art. 9, prevede la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi per l'infanzia che garantiscano opportunita' di educazione, socializzazione e di gioco per bambine e bambini di eta' compresa tra zero e sei anni. 4. Il piano triennale promuove la continuita' fra il sistema dei servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione, e definisce le modalita' di coordinamento fra le tipologie di sperimentazione.