Art. 5.
            Sperimentazione di nuove tipologie di servizi
    1.  La  Regione  promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti
dai  contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori
tipologie di servizi.
    Tra questi la Regione individua:
      a) gli spazi gioco;
      b) i centri ricreativi;
      c) le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;
      d) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
      e) i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.
    2.  Gli  enti  locali  possono  promuovere  la sperimentazione di
ulteriori  tipologie  di servizi educativi e di cura che garantiscano
alle bambine e ai bambini opportunita' di educazione, socializzazione
e  gioco. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento viene avviata
la sperimentazione.
    3.  Il  piano  triennale  regionale di cui all'Art. 9, prevede la
sperimentazione  di ulteriori tipologie di servizi per l'infanzia che
garantiscano  opportunita'  di educazione, socializzazione e di gioco
per bambine e bambini di eta' compresa tra zero e sei anni.
    4.  Il piano triennale promuove la continuita' fra il sistema dei
servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i
servizi  educativi  e  di  istruzione,  e  definisce  le modalita' di
coordinamento fra le tipologie di sperimentazione.