Art. 9.
         Piano dei sistema dei servizi per la prima infanzia
    1.  La giunta regionale adotta il Piano del sistema integrato dei
servizi   socio-educativi  per  la  prima  infanzia  e  lo  sottopone
all'approvazione del Consiglio regionale.
    2.  Il  Piano  del  sistema dei servizi per la prima infanzia, di
seguito denominato Piano triennale, e' lo strumento di programmazione
regionale  del  sistema  dei  servizi  socio-educativi  per  la prima
infanzia.
    3. Il Piano, che ha durata triennale, deve prevedere:
      a) la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione
e  al  gioco  delle  bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a
diversita' sociali, etniche, culturali e religiose;
      b) la  partecipazione  attiva  ed informata delle famiglie alla
definizione  delle  scelte  educative  ed  organizzative di carattere
generale, nonche' alla verifica della qualita' del servizio;
      c) i diritti all'accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei
bambini  diversamente  abili,  di quelli con disagi socio-culturali e
sostegno alle famiglie in condizioni di difficolta';
      d) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi;
      e) l'omogeneita'   dei   titoli   di   studio   e  dei  profili
professionali degli operatori;
      f) la continuita' con la scuola d'infanzia;
      g) l'applicazione     dei     criteri    di    equita'    nella
compartecipazione  economica  delle famiglie al costo di gestione del
servizio.
    4. Il Piano triennale definisce:
      a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;
      b) i   criteri  generali  per  la  determinazione  dei  livelli
essenziali di qualita' e di organizzazione dei servizi;
      c) il  rapporto  numerico  tra  personale  educatore, personale
addetto  ai  servizi generali e bambine e bambini all'interno di ogni
tipologia  di servizio per l'infanzia, tenendo conto del numero degli
iscritti  e la loro eta', con particolare attenzione a quelli di eta'
inferiore ai dodici mesi, nonche' della presenza di bambine e bambini
diversamente abili o in particolari situazioni di disagio;
      d) i criteri generali per l'assegnazione dei finanziamenti;
      e) i  criteri  per  la  realizzazione  del  monitoraggio  e  la
valutazione della qualita';
      f) gli  indirizzi per la sperimentazione di programmi ed azioni
volti  a  promuovere  l'integrazione  tra i servizi per l'infanzia, a
migliorarne   la   qualita',   con   particolare   riferimento   alla
qualificazione  del  personale  addetto,  a promuovere la continuita'
educativa  e  diffondere  la  cultura  dell'infanzia  nella comunita'
regionale;
      g) le modalita' di partecipazione delle famiglie.
    5.  La giunta regionale cura il coordinamento dell'attuazione del
Piano triennale e del programma annuale di cui all'Art. 10; trasmette
una  relazione  annuale  alla commissione consiliare competente sullo
stato  qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi
per   la   prima   infanzia,  avvalendosi  dell'osservatorio  sociale
regionale  di  cui all'Art. 37 della legge regionale 23 gennaio 1997,
n. 3.