Art. 9. Piano dei sistema dei servizi per la prima infanzia 1. La giunta regionale adotta il Piano del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale. 2. Il Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato Piano triennale, e' lo strumento di programmazione regionale del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. 3. Il Piano, che ha durata triennale, deve prevedere: a) la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversita' sociali, etniche, culturali e religiose; b) la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonche' alla verifica della qualita' del servizio; c) i diritti all'accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei bambini diversamente abili, di quelli con disagi socio-culturali e sostegno alle famiglie in condizioni di difficolta'; d) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi; e) l'omogeneita' dei titoli di studio e dei profili professionali degli operatori; f) la continuita' con la scuola d'infanzia; g) l'applicazione dei criteri di equita' nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio. 4. Il Piano triennale definisce: a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi; b) i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualita' e di organizzazione dei servizi; c) il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambine e bambini all'interno di ogni tipologia di servizio per l'infanzia, tenendo conto del numero degli iscritti e la loro eta', con particolare attenzione a quelli di eta' inferiore ai dodici mesi, nonche' della presenza di bambine e bambini diversamente abili o in particolari situazioni di disagio; d) i criteri generali per l'assegnazione dei finanziamenti; e) i criteri per la realizzazione del monitoraggio e la valutazione della qualita'; f) gli indirizzi per la sperimentazione di programmi ed azioni volti a promuovere l'integrazione tra i servizi per l'infanzia, a migliorarne la qualita', con particolare riferimento alla qualificazione del personale addetto, a promuovere la continuita' educativa e diffondere la cultura dell'infanzia nella comunita' regionale; g) le modalita' di partecipazione delle famiglie. 5. La giunta regionale cura il coordinamento dell'attuazione del Piano triennale e del programma annuale di cui all'Art. 10; trasmette una relazione annuale alla commissione consiliare competente sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, avvalendosi dell'osservatorio sociale regionale di cui all'Art. 37 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.