Art. 2.
                    Redazione dei progetti pilota
    1.  Per  conseguire  le  finalita'  di cui alla presente legge la
Regione  emana appositi bandi per la concessione di contributi per lo
studio e l'elaborazione di progetti pilota.
    2.  Possono accedere ai predetti contributi i soggetti pubblici o
privati, singoli o associati.
    3. I bandi devono contenere:
      a) l'ammontare dell'importo a bando;
      b) le  modalita'  di presentazione delle istanze da ammettere a
bando;
      c) la documentazione di base (scheda progettuale) da presentare
per accedere alla fase concorsuale;
      d) le  modalita'  di  ammissione e i criteri di selezione delle
istanze;
      e) la   composizione   della   commissione   incaricata   della
valutazione  delle  istanze presentate e della valutazione finale dei
progetti definitivi;
      f) gli   importi   massimi  a  contributo  e  le  modalita'  di
erogazione;
      g) il  periodo  massimo  assegnabile per la predisposizione del
progetto definitivo;
      h) le  indicazioni  e  le  modalita' di valutazione tecnica dei
contenuti del progetto pilota definitivo.
    4.  La  Regione assegna i contributi disponibili per la redazione
dei  progetti  pilota  sulla  base di una graduatoria compilata dalla
commissione  di  valutazione  di  cui al comma 3, lettera e), redatta
tenuto   conto   della   validita'   delle  impostazioni  progettuali
preliminari e dell'ampiezza della superficie interessata dallo studio
del progetto pilota.
    5.  Il  saldo  del  contributo  di  cui  al  comma  4 e' comunque
subordinato alla positiva valutazione tecnica del progetto definitivo
da  parte  della commissione di cui al comma 3, lettera e), in misura
direttamente proporzionale alla superficie effettivamente interessata
dalla  progettazione  definitiva e nei limiti contributivi ammessi. A
tal  fine  puo'  essere computata anche la superficie per la quale e'
possibile attivare le procedure e gli effetti di cui all'Art. 7 della
legge  regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e
di  assetto idrogeologico) come modificato dall'Art. 4 della presente
legge.
    6.  Nel  caso  in  cui  le  somme  percepite come acconto fossero
superiori  al  contributo  determinato dalla commissione sul progetto
definitivo,  il  soggetto  beneficiario  e'  tenuto alla restituzione
della  somma  eccedente.  E'  prevista  inoltre la revoca dell'intero
contributo  nel  caso  in  cui  il  beneficiano  non  si attenga alle
procedure previste dal bando.
    7.  Il bando di cui al presente articolo e' soggetto all'esame di
compatibilita'  da  parte  della  commissione  dell'Unione europea ai
sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo.