Art. 2. Redazione dei progetti pilota 1. Per conseguire le finalita' di cui alla presente legge la Regione emana appositi bandi per la concessione di contributi per lo studio e l'elaborazione di progetti pilota. 2. Possono accedere ai predetti contributi i soggetti pubblici o privati, singoli o associati. 3. I bandi devono contenere: a) l'ammontare dell'importo a bando; b) le modalita' di presentazione delle istanze da ammettere a bando; c) la documentazione di base (scheda progettuale) da presentare per accedere alla fase concorsuale; d) le modalita' di ammissione e i criteri di selezione delle istanze; e) la composizione della commissione incaricata della valutazione delle istanze presentate e della valutazione finale dei progetti definitivi; f) gli importi massimi a contributo e le modalita' di erogazione; g) il periodo massimo assegnabile per la predisposizione del progetto definitivo; h) le indicazioni e le modalita' di valutazione tecnica dei contenuti del progetto pilota definitivo. 4. La Regione assegna i contributi disponibili per la redazione dei progetti pilota sulla base di una graduatoria compilata dalla commissione di valutazione di cui al comma 3, lettera e), redatta tenuto conto della validita' delle impostazioni progettuali preliminari e dell'ampiezza della superficie interessata dallo studio del progetto pilota. 5. Il saldo del contributo di cui al comma 4 e' comunque subordinato alla positiva valutazione tecnica del progetto definitivo da parte della commissione di cui al comma 3, lettera e), in misura direttamente proporzionale alla superficie effettivamente interessata dalla progettazione definitiva e nei limiti contributivi ammessi. A tal fine puo' essere computata anche la superficie per la quale e' possibile attivare le procedure e gli effetti di cui all'Art. 7 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) come modificato dall'Art. 4 della presente legge. 6. Nel caso in cui le somme percepite come acconto fossero superiori al contributo determinato dalla commissione sul progetto definitivo, il soggetto beneficiario e' tenuto alla restituzione della somma eccedente. E' prevista inoltre la revoca dell'intero contributo nel caso in cui il beneficiano non si attenga alle procedure previste dal bando. 7. Il bando di cui al presente articolo e' soggetto all'esame di compatibilita' da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo.