Art. 3.
                  Realizzazione dei progetti pilota
    1.  La  giunta  regionale,  su  proposta della commissione di cui
all'Art. 2, comma 3, lettera e), approva i progetti pilota definitivi
ritenuti meritevoli di realizzazione.
    2.  Le  azioni  contenute nei progetti definitivi approvati dalla
giunta  regionale  acquisiscono priorita' nell'utilizzo delle risorse
regionali,    nazionali    e   comunitarie   relative   al   comparto
agro-silvo-pastorale  e  alle  politiche della montagna, nel rispetto
delle  modalita'  e nei limiti contributivi previsti e purche' non in
contrasto  con  gli  strumenti  finanziari  delle specifiche norme di
riferimento.
    3.  Le  procedure  di  istruttoria  e  verifica  degli interventi
previsti  nei  progetti definitivi approvati sono demandate agli enti
competenti per materia secondo quanto previsto dalle vigenti norme di
settore.
    4. L'approvazione dei progetti di cui al comma 1, ove richiesto e
su  conforme  parere della commissione di valutazione di cui all'Art.
2,  comma  3,  lettera  e), puo' costituire dichiarazione di pubblica
utilita' delle relative opere. In tal caso i comuni nei cui territori
ricadono  gli  interventi  previsti  provvedono ai sensi dell'Art. 7,
comma  2,  della  legge  regionale  n.  4/1999  cosi' come modificato
dall'Art. 4 della presente legge.
    5.  Gli  interventi  previsti  nei  progetti definitivi approvati
possono   essere   attuati  anche  in  deroga  agli  indirizzi  della
pianificazione  agro-forestale  e  alle  norme  vigenti in materia di
foreste  e  di prescrizioni di massima e di polizia forestale, per il
periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati attesi. Sono
fatti  salvi  gli  usi  e  le  destinazioni  previste dagli strumenti
urbanistici e di salvaguardia vigenti.