Art. 3. Realizzazione dei progetti pilota 1. La giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'Art. 2, comma 3, lettera e), approva i progetti pilota definitivi ritenuti meritevoli di realizzazione. 2. Le azioni contenute nei progetti definitivi approvati dalla giunta regionale acquisiscono priorita' nell'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie relative al comparto agro-silvo-pastorale e alle politiche della montagna, nel rispetto delle modalita' e nei limiti contributivi previsti e purche' non in contrasto con gli strumenti finanziari delle specifiche norme di riferimento. 3. Le procedure di istruttoria e verifica degli interventi previsti nei progetti definitivi approvati sono demandate agli enti competenti per materia secondo quanto previsto dalle vigenti norme di settore. 4. L'approvazione dei progetti di cui al comma 1, ove richiesto e su conforme parere della commissione di valutazione di cui all'Art. 2, comma 3, lettera e), puo' costituire dichiarazione di pubblica utilita' delle relative opere. In tal caso i comuni nei cui territori ricadono gli interventi previsti provvedono ai sensi dell'Art. 7, comma 2, della legge regionale n. 4/1999 cosi' come modificato dall'Art. 4 della presente legge. 5. Gli interventi previsti nei progetti definitivi approvati possono essere attuati anche in deroga agli indirizzi della pianificazione agro-forestale e alle norme vigenti in materia di foreste e di prescrizioni di massima e di polizia forestale, per il periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati attesi. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia vigenti.