Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 4/1999 1. L'Art. 7 della legge regionale n. 4/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Interventi di miglioramento e risanamento). - 1. Gli enti delegati, qualora ritengano necessario effettuare miglioramenti forestali in aree pubbliche o private, possono intervenire direttamente, previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte della proprieta', o possono concorrere alla spesa con gli enti locali, singoli o associati, che hanno la disponibilita' delle aree di intervento, in misura non superiore al 90 per cento della spesa di intervento. 2. Quando le azioni di cui al comma 1 sono indispensabili per tutela dell'interesse pubblico, per motivi fitosanitari, per rimuovere situazioni di degrado o a seguito di ingenti danni eco-ambientali causati al patrimonio boschivo con connessi rischi di dissesto idrogeologico o di incendi boschivi, l'ente locale o delegato puo' intervenire direttamente anche in assenza dell'autorizzazione dei proprietari purche', per i terreni interessati, il sindaco del comune abbia emesso ordinanza motivata di risanamento affissa all'albo pretorio e resa nota tramite pubblici proclami e la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e i proprietari medesimi non abbiano dichiarato, entro sessanta giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'ordinanza, di provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi di risanamento in conformita' alle tipologie e ai tempi stabiliti dall'ente medesimo, fornendo adeguati titoli di garanzia. 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati dagli enti delegati compatibilmente alla disponibilita' di risorse finanziarie loro assegnate dalla Regione. 4. L'eventuale ricavato dalla vendita del legname asportato a seguito degli interventi di cui al presente articolo compete al proprietario del terreno boscato solo nella misura eccedente il costo dell'intervento sul terreno medesimo, rimasto a carico dell'ente locale o delegato.». 2. Il comma 2 dell'Art. 11 della legge regionale n. 4/1999 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione puo' autorizzare particolari attivita' sperimentali anche in deroga alle norme di cui alla presente legge, per un periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati della ricerca e sperimentazione medesime. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia vigenti.».