Art. 4.
              Modifiche alla legge regionale n. 4/1999
    1.  L'Art.  7  della  legge regionale n. 4/1999 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  7  (Interventi  di  miglioramento e risanamento). - 1. Gli
enti  delegati, qualora ritengano necessario effettuare miglioramenti
forestali   in   aree   pubbliche   o  private,  possono  intervenire
direttamente,  previa  autorizzazione  all'esecuzione  dei  lavori da
parte  della proprieta', o possono concorrere alla spesa con gli enti
locali,  singoli  o associati, che hanno la disponibilita' delle aree
di intervento, in misura non superiore al 90 per cento della spesa di
intervento.
    2.  Quando  le  azioni  di cui al comma 1 sono indispensabili per
tutela   dell'interesse   pubblico,   per  motivi  fitosanitari,  per
rimuovere  situazioni  di  degrado  o  a  seguito  di  ingenti  danni
eco-ambientali  causati al patrimonio boschivo con connessi rischi di
dissesto  idrogeologico  o  di  incendi  boschivi,  l'ente  locale  o
delegato    puo'    intervenire   direttamente   anche   in   assenza
dell'autorizzazione   dei   proprietari   purche',   per   i  terreni
interessati, il sindaco del comune abbia emesso ordinanza motivata di
risanamento  affissa  all'albo  pretorio e resa nota tramite pubblici
proclami  e la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e
i  proprietari medesimi non abbiano dichiarato, entro sessanta giorni
dall'affissione   all'albo  pretorio  dell'ordinanza,  di  provvedere
direttamente   all'esecuzione  degli  interventi  di  risanamento  in
conformita'  alle  tipologie e ai tempi stabiliti dall'ente medesimo,
fornendo adeguati titoli di garanzia.
    3.  Gli  interventi  di  cui  al comma 1 sono attivati dagli enti
delegati  compatibilmente  alla disponibilita' di risorse finanziarie
loro assegnate dalla Regione.
    4.  L'eventuale  ricavato  dalla  vendita del legname asportato a
seguito  degli  interventi  di  cui  al  presente articolo compete al
proprietario del terreno boscato solo nella misura eccedente il costo
dell'intervento  sul  terreno  medesimo,  rimasto  a carico dell'ente
locale o delegato.».
    2.  Il  comma  2  dell'Art. 11 della legge regionale n. 4/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «2.   La   Regione   puo'   autorizzare   particolari   attivita'
sperimentali  anche  in deroga alle norme di cui alla presente legge,
per un periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati della
ricerca  e  sperimentazione  medesime.  Sono fatti salvi gli usi e le
destinazioni  previste  dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia
vigenti.».