Art. 5. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 all'U.P.B. 4.118 «Interventi a tutela del patrimonio forestale». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 14 novembre 2005 p. Il presidente: il vice presidente: COSTA