Art. 5.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede  con  gli  stanziamenti  iscritti  nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 all'U.P.B. 4.118
«Interventi a tutela del patrimonio forestale».
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 14 novembre 2005
             p. Il presidente: il vice presidente: COSTA