Art. 10. V i g i l a n z a I. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attivita' dell'Istituto sottoponendo a controllo, con le stesse modalita' previste per gli atti delle unita' locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, i provvedimenti concernenti: a) il programma annuale di attivita'; b) il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e il bilancio d'esercizio; c) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per piu' di cinque anni. 2. Il Consiglio regionale verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione sulla base di una relazione che l'Istituto provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno.