Art. 10.
                          V i g i l a n z a
    I.  La  Giunta  regionale  esercita  la  vigilanza sull'attivita'
dell'Istituto  sottoponendo  a  controllo,  con  le  stesse modalita'
previste  per  gli  atti  delle unita' locali socio-sanitarie e delle
aziende ospedaliere, i provvedimenti concernenti:
      a) il programma annuale di attivita';
      b) il  bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e il
bilancio d'esercizio;
      c) gli  atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per piu' di
cinque anni.
    2.  Il Consiglio regionale verifica annualmente il raggiungimento
degli  obiettivi  di  ricerca  ed  assistenziali  in  coerenza con le
risorse  assegnate  dallo  Stato  e  dalla  Regione sulla base di una
relazione che l'Istituto provvede a trasmettere entro il 30 giugno di
ogni anno.