Art. 11.
                             Regolamento
    1.   Il   direttore   generale,   entro  trenta  giorni  dal  suo
insediamento  adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Istituto  secondo  lo  schema-tipo,  valido  per gli Istituti di
ricovero   e  cura  non  trasformati,  allegato  all'atto  di  intesa
stipulato   con   accordo  1° luglio  2004  recante  «Organizzazione,
gestione  e  funzionamento  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico non trasformati in fondazioni». di cui all'Art.
5  del  decreto  legislativo  16 ottobre  2003, n. 288, emanato dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  26 luglio 2004, n. 173. La Giunta regionale, ai sensi
dell'Art.  1 del citato atto d'intesa, approva il regolamento sentita
la  competente  commissione  consiliare  che  si esprime entro trenta
giorni,  decorsi i quali si prescinde dal parere. Eventuali modifiche
od integrazioni seguono la medesima procedura.