Art. 11. Regolamento 1. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto secondo lo schema-tipo, valido per gli Istituti di ricovero e cura non trasformati, allegato all'atto di intesa stipulato con accordo 1° luglio 2004 recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni». di cui all'Art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2004, n. 173. La Giunta regionale, ai sensi dell'Art. 1 del citato atto d'intesa, approva il regolamento sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Eventuali modifiche od integrazioni seguono la medesima procedura.