Art. 13.
                         Disposizioni finali
    1.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288  «Riordino  della  disciplina degli istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico,  a  norma  dell'Art. 42, comma 1, della legge
16 gennaio  2003,  n.  3»  e successive modificazioni, e dell'atto di
intesa  stipulato con accordo 1° luglio 2004 recante «Organizzazione,
gestione  e  funzionamento  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'Art.
5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.