Art. 13. Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'Art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e successive modificazioni, e dell'atto di intesa stipulato con accordo 1° luglio 2004 recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'Art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.