Art. 2.
                          F i n a l i t a'
    1.  L'Istituto,  in  conformita'  ai  principi  di cui al decreto
legislativo  n.  288/2003 nonche' alle norme e disposizioni regionali
di  programmazione  sanitaria,  persegue  principalmente  le seguenti
finalita':
      a) svolgere,  nella disciplina di oncologia, nel rispetto delle
vigenti  disposizioni  di  legge e in conformita' alla programmazione
nazionale  e  regionale,  attivita' di prevalente ricerca biomedica e
sanitaria e di assistenza sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;
      b) trasferire  i  risultati validati della ricerca nei processi
assistenziali del sistema sanitario regionale;
      c) elaborare  ed  attuare, direttamente o in rapporto con altri
enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria
con  riferimento  agli  ambiti  istituzionali  di  attivita' e per il
miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
      d) sperimentare  e verificare forme innovative di gestione e di
organizzazione    in   campo   sanitario,   nei   rispettivi   ambiti
disciplinari;
      e) supportare  tramite  idonee  modalita',  le  istituzioni  di
istruzione e formazione pre e post laurea;
      f) svolgere  attivita'  di  studio e ricerca con attivazione di
misure preventive, nelle aree con alta incidenza di tumori.