Art. 2. F i n a l i t a' 1. L'Istituto, in conformita' ai principi di cui al decreto legislativo n. 288/2003 nonche' alle norme e disposizioni regionali di programmazione sanitaria, persegue principalmente le seguenti finalita': a) svolgere, nella disciplina di oncologia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in conformita' alla programmazione nazionale e regionale, attivita' di prevalente ricerca biomedica e sanitaria e di assistenza sanitaria, di tipo clinico e traslazionale; b) trasferire i risultati validati della ricerca nei processi assistenziali del sistema sanitario regionale; c) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attivita' e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse; d) sperimentare e verificare forme innovative di gestione e di organizzazione in campo sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari; e) supportare tramite idonee modalita', le istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea; f) svolgere attivita' di studio e ricerca con attivazione di misure preventive, nelle aree con alta incidenza di tumori.