Art. 3.
                             O r g a n i
    1. Sono organi dell'Istituto:
      a) il consiglio di indirizzo e verifica;
      b) il direttore generale;
      c) il direttore scientifico;
      d) il collegio sindacale.
    2.  Il  consiglio  di  indirizzo e verifica e' composto da cinque
membri e dura in carica cinque anni.
    3.  I  componenti  del  consiglio  di  indirizzo  e verifica sono
nominati  dal  Consiglio  regionale  e vengono scelti tra soggetti di
provata   competenza   scientifica,  onorabilita'  e  rappresentativi
dell'intero sistema sanitario regionale e universitario
    4.  Il  presidente  del  consiglio  di  indirizzo  e  verifica e'
nominato  dal  presidente della Giunta regionale tra i componenti del
consiglio stesso.
    5. Il collegio sindacale e' nominato dal direttore generale, dura
in  carica  tre  anni  ed  e'  composto  da  cinque membri di cui uno
designato  dal  ministero  competente, uno dalla conferenza regionale
permanente  per  la programmazione sanitaria e socio sanitaria di cui
all'Art.   113   della   legge   regionale   13 aprile  2001,  n.  11
«Conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi alle autonomie
locali  in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»,
e  successive  modificazioni,  e  tre  dal  Consiglio  regionale.  Il
presidente  del  collegio  e'  nominato  dal direttore generale tra i
componenti designati dal Consiglio regionale.
    6. Gli incarichi di direttore generale e di direttore scientifico
hanno  natura  autonoma, esclusiva, durata non inferiore a tre anni e
non superiore a cinque, ai sensi dell'Art. 11 del decreto legislativo
n.  288/2003,  e  non  possono essere rinnovati per piu' di una volta
consecutiva.
    7.  Sino  alla  data  di  insediamento  degli  organi ordinari di
amministrazione   la   Giunta   regionale   nomina   un   commissario
straordinario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto.