Art. 3. O r g a n i 1. Sono organi dell'Istituto: a) il consiglio di indirizzo e verifica; b) il direttore generale; c) il direttore scientifico; d) il collegio sindacale. 2. Il consiglio di indirizzo e verifica e' composto da cinque membri e dura in carica cinque anni. 3. I componenti del consiglio di indirizzo e verifica sono nominati dal Consiglio regionale e vengono scelti tra soggetti di provata competenza scientifica, onorabilita' e rappresentativi dell'intero sistema sanitario regionale e universitario 4. Il presidente del consiglio di indirizzo e verifica e' nominato dal presidente della Giunta regionale tra i componenti del consiglio stesso. 5. Il collegio sindacale e' nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed e' composto da cinque membri di cui uno designato dal ministero competente, uno dalla conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria di cui all'Art. 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni, e tre dal Consiglio regionale. Il presidente del collegio e' nominato dal direttore generale tra i componenti designati dal Consiglio regionale. 6. Gli incarichi di direttore generale e di direttore scientifico hanno natura autonoma, esclusiva, durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, ai sensi dell'Art. 11 del decreto legislativo n. 288/2003, e non possono essere rinnovati per piu' di una volta consecutiva. 7. Sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione la Giunta regionale nomina un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto.