Art. 4.
                          P e r s o n a l e
    1.  L'Istituto  si  avvale  prevalentemente di personale proprio,
assunto  in  conformita' alle norme in materia di assunzioni previste
dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto vigenti.
    2.  La  Giunta  regionale,  entro  trenta giorni dalla nomina del
direttore  generale.  emana  disposizioni  per  la  definizione delle
dotazioni  organiche  dell'Istituto e per l'attribuzione del relativo
personale.
    3.  In  sede  di  prima  attuazione  della  legge,  il  personale
dell'Istituto e' costituito da personale trasferito o comandato dalla
Regione,   dalle   unita'   locali   socio-sanitarie,  dalle  aziende
ospedaliere  e  da  altri  enti pubblici. La Giunta regionale, previa
ricognizione,  trasferisce prioritariamente all'Istituto le dotazioni
organiche  dei servizi e delle unita' operative dell'Azienda U.L.S.S.
n.  16 e dell'Azienda ospedaliera di Padova,con il relativo personale
in  servizio  adibito  alle  funzioni  ed  alle  attivita' attribuite
all'Istituto, nonche' le relative risorse finanziarie.