Art. 4. P e r s o n a l e 1. L'Istituto si avvale prevalentemente di personale proprio, assunto in conformita' alle norme in materia di assunzioni previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto vigenti. 2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina del direttore generale. emana disposizioni per la definizione delle dotazioni organiche dell'Istituto e per l'attribuzione del relativo personale. 3. In sede di prima attuazione della legge, il personale dell'Istituto e' costituito da personale trasferito o comandato dalla Regione, dalle unita' locali socio-sanitarie, dalle aziende ospedaliere e da altri enti pubblici. La Giunta regionale, previa ricognizione, trasferisce prioritariamente all'Istituto le dotazioni organiche dei servizi e delle unita' operative dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 e dell'Azienda ospedaliera di Padova,con il relativo personale in servizio adibito alle funzioni ed alle attivita' attribuite all'Istituto, nonche' le relative risorse finanziarie.