Art. 5. Dotazione di beni 1. La Giunta regionale assegna all'Istituto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previa ricognizione, i beni immobili e mobili, le attrezzature strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attivita' attribuite dalla presente legge, unitamente alle relative risorse finanziarie.