Art. 5.
                          Dotazione di beni
    1. La Giunta regionale assegna all'Istituto, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, e previa ricognizione, i
beni  immobili  e  mobili,  le attrezzature strumentali all'esercizio
delle  funzioni  e  delle  attivita' attribuite dalla presente legge,
unitamente alle relative risorse finanziarie.