Art. 6.
                         P a t r i m o n i o
    1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito da:
      a) beni mobili ed immobili di proprieta';
      b) conferimenti degli eventuali partecipanti;
      c) lasciti,  donazioni,  eredita'  ed  erogazioni  di qualsiasi
genere, che siano accettati dagli organi competenti.
    2.   I   beni   dell'Istituto  sono  inventariati  in  patrimonio
disponibile ed indisponibile. I beni mobili e immobili che l'Istituto
utilizza  per  il  perseguimento dei fini istituzionali costituiscono
patrimonio indisponibile dello stesso e sono soggetti alla disciplina
degli articoli 830 e 828, secondo comma, del codice civile.
    3.  Gli  atti  di trasferimemito a terzi di diritti reali su beni
immobili  dell'Istituto  sono  assoggettati  a  previa autorizzazione
regionale.
    4.  In  caso  di  estinzione  dell'Istituto,  il patrimonio viene
trasferito alla Regione.