Art. 6. P a t r i m o n i o 1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito da: a) beni mobili ed immobili di proprieta'; b) conferimenti degli eventuali partecipanti; c) lasciti, donazioni, eredita' ed erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli organi competenti. 2. I beni dell'Istituto sono inventariati in patrimonio disponibile ed indisponibile. I beni mobili e immobili che l'Istituto utilizza per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile dello stesso e sono soggetti alla disciplina degli articoli 830 e 828, secondo comma, del codice civile. 3. Gli atti di trasferimemito a terzi di diritti reali su beni immobili dell'Istituto sono assoggettati a previa autorizzazione regionale. 4. In caso di estinzione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito alla Regione.