Art. 7.
                       Finanziamenti e ricavi
    1. Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono costituite da:
      a) stanziamenti  di  cui  all'Art.  12,  comma 2,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502 «Riordino della disciplina in
materia  sanitaria,  a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421» e successive modificazioni;
      b) finanziamento ordinario regionale per il funzionamento;
      c) finanziamenti    straordinari    regionali   per   attivita'
specifiche, per interventi di edilizia sanitaria e per spese di primo
impianto;
      d) finanziamenti pubblici e privati.
    2. Costituiscono ricavi dell'Istituto:
      a) i   proventi   derivanti   dall'esercizio   delle  attivita'
istituzionali   ed   eventuali  specifici  finanziamenti  pubblici  e
privati;
      b) i  frutti  e  le  rendite  generati da beni non direttamente
utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali;
      c) i  proventi  derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui
all'Art. 8;
      d) i  lasciti,  le  donazioni,  le  eredita' e le erogazioni di
qualsiasi  genere  che  siano accettati dagli organi competenti e non
imputati al patrimonio.
    3.  E'  fatto  divieto  di  utilizzare  i finanziamenti destinati
all'attivita' di ricerca per fini diversi.