Art. 7. Finanziamenti e ricavi 1. Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono costituite da: a) stanziamenti di cui all'Art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni; b) finanziamento ordinario regionale per il funzionamento; c) finanziamenti straordinari regionali per attivita' specifiche, per interventi di edilizia sanitaria e per spese di primo impianto; d) finanziamenti pubblici e privati. 2. Costituiscono ricavi dell'Istituto: a) i proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati; b) i frutti e le rendite generati da beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali; c) i proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui all'Art. 8; d) i lasciti, le donazioni, le eredita' e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dagli organi competenti e non imputati al patrimonio. 3. E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attivita' di ricerca per fini diversi.