Art. 8.
                        Attivita' strumentali
    1.   L'Istituto  puo'  esercitare  attivita'  diverse  da  quelle
istituzionali,  purche'  compatibili con le finalita' di cui all'Art.
2,  per  le  quali  puo'  stipulare  accordi e convenzioni, e, previa
autorizzazione  regionale,  costituire  e  partecipare  a  consorzi e
societa'  di  persone  o di capitali con soggetti pubblici e privati,
scelti  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  e comunitaria. In
nessun  caso  eventuali  perdite  dei  predetti  soggetti  pubblici e
privati possono essere poste a carico della gestione dell'Istituto.
    2.  I  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di  cui al presente
articolo   sono  destinati  in  misura  prevalente  all'attivita'  di
ricerca, di formazione e di qualificazione del personale.