Art. 8. Attivita' strumentali 1. L'Istituto puo' esercitare attivita' diverse da quelle istituzionali, purche' compatibili con le finalita' di cui all'Art. 2, per le quali puo' stipulare accordi e convenzioni, e, previa autorizzazione regionale, costituire e partecipare a consorzi e societa' di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In nessun caso eventuali perdite dei predetti soggetti pubblici e privati possono essere poste a carico della gestione dell'Istituto. 2. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo sono destinati in misura prevalente all'attivita' di ricerca, di formazione e di qualificazione del personale.