Art. 11.

             Societa' di Trasformazione Urbana Regionale

    1.  La  Regione,  a seguito di intesa preventiva con i comuni, e'
autorizzata  a  promuovere  e  costituire  Societa' di trasformazione
urbana  regionale (STUR) per attuare progetti di particolare rilievo.
Gli  enti  locali  territoriali,  le  societa' controllate dagli enti
pubblici  e gli enti pubblici economici possono partecipare alla STUR
in relazione alle rispettive competenze istituzionali. L'adesione del
comune  alla  STUR e' condizione affinche' la stessa operi nel comune
medesimo.
    2.  La  STUR provvede all'acquisizione degli immobili interessati
dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli
stessi.  Le  acquisizioni  possono avvenire consensualmente o tramite
procedure  di  esproprio.  La  partecipazione di azionisti privati e'
subordinata  all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica e
i  proprietari  delle  aree  interessate dall'intervento rivestono la
qualita' di socio ove conferiscano i relativi beni.
    3.  Ulteriori  nuovi  soci  diversi  da  Regione  e  enti  locali
territoriali  possono  essere individuati fra le societa' controllate
da Regione ed enti locali territoriali medesimi.
    4. La STUR e' costituita in forma di societa' per azioni e per la
valutazione  dei  beni  conferiti  si  applicano le regole del codice
civile;   ai  soci  spetta  il  diritto  di  prelazione  in  caso  di
alienazione di partecipazione da parte di altri soci.
    5.  La  Regione  e  gli  enti  locali  territoriali  indicano  la
maggioranza dei consiglieri di amministrazione della STUR.
    6.  Per  quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni
dell'Art.  120  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), se e in quanto
non in contrasto con la presente disciplina.
    7.  Le  presenti disposizioni si applicano anche alla societa' di
cui  all'Art. 4, comma 121, della legge regionale 26 gennaio 2004, n.
1 (legge finanziaria 2004), e successive modifiche.
    8. La legge regionale individua le risorse finanziarie necessarie
alla Regione per la costituzione della STUR.