Art. 12.

                          Norme transitorie

    1. Le disposizioni contenute nell'Art. 4 sono efficaci dalla data
di  entrata in vigore della legge regionale di riordino del titolo IV
della  legge  regionale  19  novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
    2.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore del PTR, e comunque non
oltre  novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
giunta  regionale  definisce indirizzi per la salvaguardia delle aree
assoggettate  a  vincolo  paesaggistico,  anche  tenendo  conto degli
orientamenti  di  cui  alla  deliberazione  della  giunta regionale 5
giugno 1998, n. 1921, previa acquisizione del parere della competente
commissione  consiliare  che  si  esprime  entro  trenta giorni dalla
richiesta.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 13 dicembre 2005

                                ILLY

(Omissis)