Art. 12. Norme transitorie 1. Le disposizioni contenute nell'Art. 4 sono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del titolo IV della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica). 2. Nelle more dell'entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce indirizzi per la salvaguardia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico, anche tenendo conto degli orientamenti di cui alla deliberazione della giunta regionale 5 giugno 1998, n. 1921, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 13 dicembre 2005 ILLY (Omissis)