Art. 10.

   Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione

    1. I titolari delle attivita' di cui all'Art. 7, comma 1, lettera
a)  presentano il piano di prevenzione e di gestione, per la relativa
approvazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata
ambientale o a sua successiva integrazione:
      a) contestualmente  all'istanza  per  ottenere l'autorizzazione
integrata ambientale;
      b) entro la data stabilita per l'ultima conferenza di servizi e
comunque   non   oltre   il  31 ottobre  2006,  qualora  il  relativo
procedimento  sia  stato  avviato  prima  dell'entrata  in vigore del
presente regolamento;
      c) entro  il  31 ottobre  2006,  nel  caso  in  cui il relativo
provvedimento sia gia' stato rilasciato.
    2. I titolari delle attivita' di cui all'Art. 7, comma 1, lettere
b), c), d), e) ed f) presentano il piano di prevenzione e di gestione
in   tempi,   definiti  dall'autorita'  competente,  utili  alla  sua
approvazione  prima  dell'inizio  lavori.  Per  le  attivita'  e  gli
impianti esistenti il piano e' presentato entro il 31 dicembre 2006.