Art. 10. Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione 1. I titolari delle attivita' di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a) presentano il piano di prevenzione e di gestione, per la relativa approvazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o a sua successiva integrazione: a) contestualmente all'istanza per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale; b) entro la data stabilita per l'ultima conferenza di servizi e comunque non oltre il 31 ottobre 2006, qualora il relativo procedimento sia stato avviato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; c) entro il 31 ottobre 2006, nel caso in cui il relativo provvedimento sia gia' stato rilasciato. 2. I titolari delle attivita' di cui all'Art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) presentano il piano di prevenzione e di gestione in tempi, definiti dall'autorita' competente, utili alla sua approvazione prima dell'inizio lavori. Per le attivita' e gli impianti esistenti il piano e' presentato entro il 31 dicembre 2006.