Art. 11.

                       Termini di adeguamento

    1.  I titolari delle attivita' e degli impianti di cui all'Art. 7
esistenti  provvedono  all'adeguamento  alle  previsioni del piano di
prevenzione  e  di  gestione approvato e alle prescrizioni dettate in
merito dall'autorita' competente:
      a) entro  i  termini  stabiliti  dall'autorizzazione ambientale
integrata  e  comunque  non  oltre  il  30 ottobre  2007,  in caso di
attivita'  ricomprese  nell'allegato  1  del  decreto  legislativo n.
59/2005;
      b) entro  due anni dall'approvazione del piano di prevenzione e
di gestione, in tutti gli altri casi.