Art. 11. Termini di adeguamento 1. I titolari delle attivita' e degli impianti di cui all'Art. 7 esistenti provvedono all'adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato e alle prescrizioni dettate in merito dall'autorita' competente: a) entro i termini stabiliti dall'autorizzazione ambientale integrata e comunque non oltre il 30 ottobre 2007, in caso di attivita' ricomprese nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 59/2005; b) entro due anni dall'approvazione del piano di prevenzione e di gestione, in tutti gli altri casi.