Art. 3.

Immissioni  delle  acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite
                       altre condotte separate

    1.  Le  immissioni  in acque superficiali o sul suolo delle acque
meteoriche   di  dilavamento  effettuate  tramite  condotte  separate
provenienti  dalle  superfici  impermeabilizzate  di  insediamenti  o
comprensori  industriali,  artigianali, commerciali e di servizio non
allacciati  alle  pubbliche  reti  fognarie  e  non  ricadenti  nelle
fattispecie  disciplinate dal capo II sono sottoposte, prima del loro
recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti
edilizi  comunali  sulla  base di specifiche direttive adottate dalla
giunta regionale.
    2.  Sono  comprese nelle acque soggette alla disciplina di cui al
comma i le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline
e  dei  terrazzi degli insediamenti e delle installazioni, nonche' la
parte  delle  acque  meteoriche  di dilavamento eccedente le acque di
prima pioggia.