Art. 3. Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate 1. Le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal capo II sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla giunta regionale. 2. Sono comprese nelle acque soggette alla disciplina di cui al comma i le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni, nonche' la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia.