Art. 4.

Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere
             e interventi soggetti alle procedure di VIA

    1.   Le   immissioni   delle   acque  meteoriche  di  dilavamento
provenienti   da  opere  e  interventi  soggetti  alle  procedure  di
valutazione di impatto ambientale sono soggette, ove necessario, alle
prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorita' competente
rende il giudizio di compatibilita' ambientale.