Art. 4. Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di VIA 1. Le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorita' competente rende il giudizio di compatibilita' ambientale.