Art. 6.

                        D e f i n i z i o n i

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una
precipitazione  atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le
superfici scolanti;
      b) acque  di  prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima
parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri
uniformemente  distribuita  sull'intera  superficie  scolante servita
dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
      c) acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle
superfici  scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine
non meteorica;
      d) evento  meteorico:  una  o piu' precipitazioni atmosferiche,
anche   tra  loro  temporalmente  distanziate,  che,  ai  fini  della
qualificazione  delle  corrispondenti  acque  di  prima  pioggia,  si
verifichino  o  si  susseguano  a  distanza di almeno 48 ore di tempo
asciutto da un analogo precedente evento;
      e) insediamenti  e  installazioni esistenti: gli insediamenti e
le installazioni nei quali si svolgano le attivita' di cui all'Art. 7
o  che  abbiano  ottenuto  apposito  titolo  edilizio,  con  espressa
previsione   della   destinazione  allo  svolgimento  delle  predette
attivita', alla data di entrata in vigore, del presente regolamento;
      f) superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali,
aree  di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta
oggetto  di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle
aree  destinate  a  verde  e  di  quelle  sulle quali non si svolgano
attivita', transito, parcheggio o deposito.