Art. 7. Ambito di applicazione 1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati: a) le attivita' di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); b) le attivita' di distribuzione del carburante; c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze; d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso; e) i depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attivita' di cui alla lettera a); f) le aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali.