Art. 7.

                       Ambito di applicazione

    1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta,
il  trattamento  e  l'immissione  nel  recapito finale delle acque di
prima  pioggia  e  di  lavaggio  sono  soggetti alle disposizioni del
presente   capo   qualora  provengano  dalle  superfici  scolanti  di
insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:
      a) le  attivita'  di cui all'allegato 1 del decreto legislativo
18 febbraio   2005,  n.  59  (Attuazione  integrale  della  direttiva
96/61/CE    relativa   alla   prevenzione   e   riduzione   integrate
dell'inquinamento);
      b) le attivita' di distribuzione del carburante;
      c) gli   stabilimenti   di  lavorazione  di  oli  minerali  non
rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per
uso commerciale delle stesse sostanze;
      d) i  centri  di  raccolta,  deposito  e trattamento di veicoli
fuori uso;
      e) i   depositi,   i   centri   di   raccolta,   trattamento  e
trasformazione  dei  rifiuti  e  le  discariche  non rientranti nelle
attivita' di cui alla lettera a);
      f) le  aree  intermodali  destinate all'interscambio di merci e
materiali.