Art. 8. R e c a p i t i 1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono recapitate in ordine preferenziale: a) in pubblica rete fognaria; b) in acque superficiali; c) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili. 2. In particolari situazioni di pericolo per l'ambiente, l'autorita' competente puo' richiedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio siano trattate come rifiuti, ai sensi della vigente normativa in materia.