Art. 8.

                           R e c a p i t i

    1.  Le  acque  di  prima pioggia e di lavaggio sono recapitate in
ordine preferenziale:
      a) in pubblica rete fognaria;
      b) in acque superficiali;
      c) sul  suolo  o  negli  strati superficiali del sottosuolo, in
assenza  di  alternative  tecnicamente ed economicamente realizzabili
anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili.
    2.   In   particolari  situazioni  di  pericolo  per  l'ambiente,
l'autorita'  competente puo' richiedere che le acque di prima pioggia
e  di  lavaggio  siano  trattate come rifiuti, ai sensi della vigente
normativa in materia.