Art. 9.

                         D i s c i p l i n a

    1.  L'immissione  nei  recapiti  di cui all'Art. 8 delle acque di
prima pioggia e delle acque di lavaggio e' soggetta all'adozione e al
mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di raccolta e
trattamento  proposti  nel piano di prevenzione e di gestione redatto
in  conformita' alle disposizioni di cui all'allegato A ed approvati,
con  le prescrizione del caso, dall'autorita' competente al controllo
degli scarichi.
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'Art.  16  del decreto
legislativo  n.  59/2005,  la  mancata  presentazione entro i termini
previsti  del  piano  di  prevenzione  e di gestione o l'inosservanza
delle  previsioni del medesimo e delle prescrizioni dettate in merito
dall'autorita'  competente  e' punita con la sanzione di cui all'Art.
59, comma 6-quater del decreto legislativo n. 152/1999.