Art. 9. D i s c i p l i n a 1. L'immissione nei recapiti di cui all'Art. 8 delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio e' soggetta all'adozione e al mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento proposti nel piano di prevenzione e di gestione redatto in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato A ed approvati, con le prescrizione del caso, dall'autorita' competente al controllo degli scarichi. 2. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 16 del decreto legislativo n. 59/2005, la mancata presentazione entro i termini previsti del piano di prevenzione e di gestione o l'inosservanza delle previsioni del medesimo e delle prescrizioni dettate in merito dall'autorita' competente e' punita con la sanzione di cui all'Art. 59, comma 6-quater del decreto legislativo n. 152/1999.