(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 22 febbraio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 38/1996 1. Il comma 4 dell'Art. 5 della legge regionale n. 38/1996 e' cosi' sostituito: «4. Il comitato e' cosi' composto: a) dal direttore dell'Area parchi, territorio, ambiente e energia che lo presiede, o da un suo delegato; b) da due esperti, di cui uno botanico, l'altro zoologo, designati dal dipartimento di scienze ambientali dell'Universita' di L'Aquila, o da loro delegati; c) da due esperti nominati dal Presidente della giunta regionale, o da loro delegati, designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell'elenco previsto dall'Art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti dal componente la giunta preposto ai parchi e alle riserve naturali nell'ambito delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell'elenco suddetto; d) dal dirigente del Servizio amministrativo della direzione territorio o da un suo delegato; e) dal dirigente del Servizio aree protette della Regione o da un suo delegato; f) dal responsabile dell'Ispettorato regionale delle foreste del Settore tutela ambientale o da un suo delegato; g) dai responsabili degli uffici competenti delle province designati dai rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie competenze territoriali, o da loro delegati.». 2. Il comma 8 dell'Art. 5 della legge regionale n. 38/1996 e' cosi' sostituito: «8. Le sedute sono valide con la presenza di cinque componenti.»