(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Abruzzo n. 12 del 22 febbraio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 38/1996
    1.  Il  comma 4  dell'Art.  5 della legge regionale n. 38/1996 e'
cosi' sostituito:
    «4. Il comitato e' cosi' composto:
      a) dal  direttore  dell'Area  parchi,  territorio,  ambiente  e
energia che lo presiede, o da un suo delegato;
      b) da  due  esperti,  di  cui  uno  botanico,  l'altro zoologo,
designati  dal dipartimento di scienze ambientali dell'Universita' di
L'Aquila, o da loro delegati;
      c) da   due   esperti  nominati  dal  Presidente  della  giunta
regionale,   o  da  loro  delegati,  designati  congiuntamente  dalle
associazioni  di  protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte
nell'elenco  previsto  dall'Art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione  del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale).  Decorsi  infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione
della  richiesta  di  designazione  fatta  dalla Regione, gli esperti
vengono  scelti  dal  componente  la giunta preposto ai parchi e alle
riserve   naturali   nell'ambito  delle  associazioni  di  protezione
ambientale iscritte nell'elenco suddetto;
      d) dal  dirigente  del  Servizio amministrativo della direzione
territorio o da un suo delegato;
      e) dal  dirigente del Servizio aree protette della Regione o da
un suo delegato;
      f) dal  responsabile  dell'Ispettorato  regionale delle foreste
del Settore tutela ambientale o da un suo delegato;
      g) dai  responsabili  degli  uffici  competenti  delle province
designati  dai rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto di
voto   solo  per  le  proprie  competenze  territoriali,  o  da  loro
delegati.».
    2.  Il  comma 8  dell'Art.  5 della legge regionale n. 38/1996 e'
cosi' sostituito:
    «8. Le sedute sono valide con la presenza di cinque componenti.»