Art. 2. Modifica dell'Art. 3 e abrogazione dell'Art. 4 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attivita' di interesse regionale» 1. L'Art. 3 del testo unificato delle leggi regionali in materia di «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attivita' di interesse regionale», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L, e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale entro il 31 marzo una relazione consuntiva sull'attivita' di integrazione europea svolta nell'anno antecedente, facendo riferimento al relativo programma annuale.». 2. L'Art. 4 del citato testo unificato e' abrogato.