Art. 2.

Modifica  dell'Art.  3  e abrogazione dell'Art. 4 del Testo unificato
delle  leggi  regionali  in  materia di «Iniziative per la promozione
dell'integrazione  europea  e  disposizioni  per  lo  svolgimento  di
            particolari attivita' di interesse regionale»

    1.  L'Art. 3 del testo unificato delle leggi regionali in materia
di   «Iniziative   per  la  promozione  dell'integrazione  europea  e
disposizioni per lo svolgimento di particolari attivita' di interesse
regionale»,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  giunta
regionale 23 giugno 1997, n. 8/L, e' sostituito dal seguente:
    «Art.  3.  -  1.  La  giunta  regionale  presenta  annualmente al
consiglio  regionale  entro  il  31 marzo  una  relazione  consuntiva
sull'attivita'  di integrazione europea svolta nell'anno antecedente,
facendo riferimento al relativo programma annuale.».
    2. L'Art. 4 del citato testo unificato e' abrogato.