Art. 3. Modifica del comma 1 dell'Art. 7 del testo unificato delle leggi regionali in materia di «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attivita' di interesse regionale» 1. Il comma 1 dell'Art. 7 del testo unificato delle leggi regionali in materia di «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attivita' di interesse regionale», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L, e' sostituito dal seguente: «1. Con deliberazione della giunta regionale possono essere erogati anticipi nella misura massima del 90 per cento del finanziamento concesso.».