Art. 3.

Modifica  del  comma 1  dell'Art.  7  del testo unificato delle leggi
regionali    in    materia   di   «Iniziative   per   la   promozione
dell'integrazione  europea  e  disposizioni  per  lo  svolgimento  di
            particolari attivita' di interesse regionale»

    1.  Il  comma 1  dell'Art.  7  del  testo  unificato  delle leggi
regionali    in    materia   di   «Iniziative   per   la   promozione
dell'integrazione  europea  e  disposizioni  per  lo  svolgimento  di
particolari  attivita' di interesse regionale», approvato con decreto
del  Presidente  della  giunta  regionale  23 giugno 1997, n. 8/L, e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Con  deliberazione  della  giunta  regionale  possono essere
erogati   anticipi   nella  misura  massima  del  90  per  cento  del
finanziamento concesso.».