Art. 4. Attivita' promozionale dell'amministrazione regionale sui mezzi di comunicazione di massa 1. Con riferimento all'Art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le somme che l'amministrazione regionale destina, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 40 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 40 per cento a favore dei giornali, quotidiani e periodici.