Art. 4.

Attivita'  promozionale  dell'amministrazione  regionale sui mezzi di
                       comunicazione di massa

    1.  Con riferimento all'Art. 41 del decreto legislativo 31 luglio
2005,  n.  177, le somme che l'amministrazione regionale destina, per
fini  di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi
di   comunicazione   di   massa,  devono  risultare  complessivamente
impegnate,  sulla  competenza  di  ciascun esercizio finanziario, per
almeno  il  40  per  cento a favore dell'emittenza privata televisiva
locale  e  radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri
dell'Unione  europea  e  per  almeno  il  40  per  cento a favore dei
giornali, quotidiani e periodici.