Art. 5.

Modifiche  alla  legge  regionale  25 luglio  1992, n. 7, concernente
«Interventi   di   previdenza  integrativa  a  favore  delle  persone
casalinghe,  dei  lavoratori  stagionali  e  dei coltivatori diretti,
                         mezzadri e coloni»

    1.  All'Art. 4, comma 1-ter della legge regionale 25 luglio 1992,
n.   7,  introdotto  dall'Art.  9,  comma 4,  della  legge  regionale
18 febbraio  2005,  n.  1, le parole «il richiedente» sono sostituite
dalle parole «il nucleo familiare del richiedente».