Art. 5. Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, concernente «Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» 1. All'Art. 4, comma 1-ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, introdotto dall'Art. 9, comma 4, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, le parole «il richiedente» sono sostituite dalle parole «il nucleo familiare del richiedente».