Art. 6. Nuove disposizioni in materia di indennita' di carica degli amministratori degli enti locali 1. Nel comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, le parole «per le singole fasce» sono sostituite dalle parole «per i sindaci e gli assessori». 2. Nel comma 3, lettera b), dell'Art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, dopo le parole «dovuto a variazioni di popolazione» sono aggiunte le parole «o di classe segretarile». 3. Dopo il comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Nella determinazione dell'onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali per l'esercizio finanziario 2004 si considerano, al solo fine di quantificare il limite di spesa per la fissazione della misura delle indennita' di carica da effettuarsi con il regolamento regionale, i contratti collettivi per i segretari comunali stipulati dopo il 1° dicembre 2004 e con decorrenza per la parte economica anteriore a tale data. In questo caso le indennita' stabilite dai consigli comunali sono figurativamente aggiornate sulla base dei nuovi stipendi dei segretari comunali, ferma restando la percentuale stabilita dai consigli comunali stessi. Nella determinazione dell'onere complessivo di spesa si computano inoltre le indennita' di carica: a) nella misura media determinata in relazione alle singole fasce di comuni nel caso di amministratori comunali che nell'anno 2004 non abbiano per rinuncia percepito alcuna indennita' o abbiano percepito un'indennita' inferiore alla misura media stessa; b) in misura maggiorata per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 e ai 50.000 abitanti, qualora i sindaci e rispettivamente i vicesindaci e gli assessori non abbiano nell'anno 2004 percepito il raddoppio per rinuncia o per mancanza delle condizioni previste dall'Art. 27-bis del decreto del Presidente della giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.».