Art. 6.

Nuove   disposizioni   in  materia  di  indennita'  di  carica  degli
                  amministratori degli enti locali

    1.  Nel  comma 3  dell'Art.  14 della legge regionale 22 dicembre
2004,  n.  7,  le parole «per le singole fasce» sono sostituite dalle
parole «per i sindaci e gli assessori».
    2.  Nel  comma 3,  lettera b), dell'Art. 14 della legge regionale
22 dicembre  2004,  n.  7,  dopo  le  parole  «dovuto a variazioni di
popolazione» sono aggiunte le parole «o di classe segretarile».
    3. Dopo il comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale 22 dicembre
2004, n. 7, e' inserito il seguente comma:
    «3-bis.  Nella  determinazione  dell'onere complessivo di spesa a
carico  dei  bilanci  comunali  per  l'esercizio  finanziario 2004 si
considerano,  al  solo fine di quantificare il limite di spesa per la
fissazione della misura delle indennita' di carica da effettuarsi con
il  regolamento  regionale,  i  contratti  collettivi per i segretari
comunali  stipulati  dopo il 1° dicembre 2004 e con decorrenza per la
parte  economica  anteriore a tale data. In questo caso le indennita'
stabilite dai consigli comunali sono figurativamente aggiornate sulla
base  dei  nuovi  stipendi  dei segretari comunali, ferma restando la
percentuale   stabilita   dai   consigli   comunali   stessi.   Nella
determinazione  dell'onere  complessivo di spesa si computano inoltre
le indennita' di carica:
      a) nella  misura  media  determinata  in relazione alle singole
fasce  di  comuni  nel  caso di amministratori comunali che nell'anno
2004  non  abbiano per rinuncia percepito alcuna indennita' o abbiano
percepito un'indennita' inferiore alla misura media stessa;
      b) in  misura maggiorata per i comuni con popolazione superiore
ai 10.000 e ai 50.000 abitanti, qualora i sindaci e rispettivamente i
vicesindaci  e  gli assessori non abbiano nell'anno 2004 percepito il
raddoppio  per  rinuncia  o  per  mancanza  delle condizioni previste
dall'Art.  27-bis  del  decreto del Presidente della giunta regionale
19 gennaio 1984, n. 6/L.».