(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 30 novembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'Art. 5 della legge regionale n. 22/2005 1. Al comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli-Venezia Giulia), le parole: «, nonche' alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata secondo le vigenti disposizioni normative, per un importo pari a 50.000 euro. L'importo dovra' essere aumentato nella misura di 5.000 euro per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere» sono soppresse.