(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 48 del 30 novembre 2005)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

        Modifica all'Art. 5 della legge regionale n. 22/2005

    1.  Al  comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale 18 agosto 2005,
n.   22   (Disciplina  dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori
effettuato  mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione
Friuli-Venezia  Giulia),  le parole: «, nonche' alla presentazione di
idonea   garanzia   finanziaria,   rilasciata   secondo   le  vigenti
disposizioni  normative, per un importo pari a 50.000 euro. L'importo
dovra'  essere  aumentato  nella  misura  di  5.000  euro per ciascun
veicolo da adibire al servizio da svolgere» sono soppresse.