(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 27 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. In attuazione degli articoli 2, primo comma, lettera q), e 3, primo comma, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione promuove le azioni di protezione e riqualificazione. dei beni culturali ed ambientali, disciplinando con la presente legge gli interventi per la tutela e il riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico dei borghi storici della Valle d'Aosta e gli incentivi finanziari diretti a favorirne il recupero e la valorizzazione. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a promuovere: a) la conoscenza, la protezione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei borghi storici, al fine di evitare il degrado o la perdita dei valori tradizionali di cui tale patrimonio e' testimonianza; b) la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei borghi, in armonia con i principi sanciti, anche a livello internazionale, in materia di tutela e valorizzazione ed in particolare dagli articoli 6, comma 1, e 10 della Convenzione, per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985, il cui cardine e' costituito dalle politiche di conservazione integrata; c) il miglioramento della qualita' dell'ambiente costruito e dell'accoglienza, anche in funzione dello sviluppo di tipi diversi di turismo culturale; d) il recupero del patrimonio edilizio abbandonato, degradato o utilizzato in modo difforme rispetto alla sua naturale destinazione, favorendo la conservazione delle funzioni tradizionali indebolite e `determinando le modalita' per l'esecuzione degli interventi necessari a consentire condizioni di vita adeguate per la residenza, le attivita' produttive e i servizi sociali.