(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      54 del 27 dicembre 2005)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                         Oggetto e finalita'

    1. In  attuazione degli articoli 2, primo comma, lettera q), e 3,
primo comma, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n.  4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione promuove le
azioni  di  protezione  e  riqualificazione.  dei  beni  culturali ed
ambientali, disciplinando con la presente legge gli interventi per la
tutela  e  il  riutilizzo  del tessuto storico, sociale, culturale ed
economico  dei  borghi  storici  della  Valle d'Aosta e gli incentivi
finanziari diretti a favorirne il recupero e la valorizzazione.
    2.  Gli  interventi  previsti dalla presente legge sono diretti a
promuovere:
      a)  la  conoscenza,  la  protezione,  la  riqualificazione e la
rivitalizzazione  dei borghi storici, al fine di evitare il degrado o
la  perdita  dei  valori  tradizionali  di  cui  tale  patrimonio  e'
testimonianza;
      b) la  tutela, la conservazione e la valorizzazione dei borghi,
in armonia con i principi sanciti, anche a livello internazionale, in
materia   di   tutela   e  valorizzazione  ed  in  particolare  dagli
articoli 6,  comma 1, e 10 della Convenzione, per la salvaguardia del
patrimonio  architettonico  d'Europa,  firmata a Granada il 3 ottobre
1985,  il  cui cardine e' costituito dalle politiche di conservazione
integrata;
      c) il  miglioramento  della  qualita' dell'ambiente costruito e
dell'accoglienza, anche in funzione dello sviluppo di tipi diversi di
turismo culturale;
      d) il recupero del patrimonio edilizio abbandonato, degradato o
utilizzato  in modo difforme rispetto alla sua naturale destinazione,
favorendo  la  conservazione delle funzioni tradizionali indebolite e
`determinando   le   modalita'   per  l'esecuzione  degli  interventi
necessari  a consentire condizioni di vita adeguate per la residenza,
le attivita' produttive e i servizi sociali.